(1) Ai sensi dei paragrafi che seguono, il termine "tariffa" indica il prezzo convenuto per trasporto di passeggeri e carico e le sue condizioni di applicazione, ivi inclusi i diritti di agenzia e altri servizi ausiliari ma escluso il costo e le condizioni per il trasporto della posta. (2) Le tariffe addebitabili dall'impresa di una Parte contraente per il trasporto da e per il territorio dell'altra Parte contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori ivi inclusi il costo d'esercizio, un ragionevole utile e le tariffe di altre imprese. (3) Le tariffe di cui al paragrafo (2) del presente articolo dovranno possibilmente essere concordate tra le imprese designate delle due Parti contraenti, in consultazione con altre imprese che operano sull'intera rotta o su parte di essa. Tale accordo dovra', se possibile, essere raggiunto adottando la procedura per la determinazione delle tariffe seguita dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA). (4) Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Questo periodo puo' essere risotto in casi speciali, previo consenso delle suddette autorita'. (5) Tale approvazione deve essere formulata esplicitamente. Qualora nessuna delle autorita' aeronautiche abbia espresso la propria disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data della proposta, in conformita' al paragrafo (4) del presente articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione della proposta venga ridotto, come previsto dal paragrafo (4), le autorita' aeronautiche possono concordare che il periodo utile per la notifica della non accettazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. (6) Nel caso di mancato accordo relativamente alle tariffe, conformemente al paragrafo (3) del presente articolo, o qualora nel periodo indicato al paragrafo (5) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente comunichino alle autorita' dell'altra Parte contraente di non essere d'accordo su una qualsiasi tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno cercare di fissarla con un accordo tra loro e dopo essersi consultate con le autorita' aeronautiche di ogni Stato il cui parere sia considerato utile. (7) Qualora le autorita' aeronautiche non concordino sulla approvazione di una qualsiasi tariffa a loro sottoposta ai sensi del paragrafo (4) del presente articolo o per fissare qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo (6) del presente articolo, la questione dovra' essere risolta in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo. (8) Le tariffe stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore sino a quando non saranno fissate le nuove tariffe.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art9 · fonte su Normattiva