[1]Articolo XII.

[2]1. - Ai fini dei successivi paragrafi, il termine "tariffa" significa i prezzi da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni alle quali tali prezzi sono applicati, ivi inclusi prezzi e condizioni per servizi di agenzia e altri servizi ausiliari, escludendo, tuttavia, le remunerazioni e le condizioni per il trasporto di posta. 2. - Le tariffe da applicarsi da parte dell'impresa di una Parte contraente per il trasporto al o dal territorio dell'altra Parte contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe di altre imprese. 3. - Le tariffe menzionate al paragrafo 2 del presente articolo devono essere possibilmente concordate tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale. 4. - Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine puo' essere ridotto, previo accordo delle suddette autorita'. 5. - Tale approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna delle autorita' aeronautiche ha manifestato il proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, a termini del paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il termine di presentazione venga ridotto, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4, le autorita' aeronautiche possono convenire che il termine entro il quale ogni eventuale dissenso deve essere notificato sia inferiore a trenta (30) giorni. 6. - Se una tariffa non puo' essere concordata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o se entro il termine stabilito dal paragrafo 5 del presente articolo, un'autorita' aeronautica avra' notificato all'altra autorita' aeronautica il proprio dissenso in merito ad una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 3, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno adoperarsi, dopo consultazione con le autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere ritengano utile, per stabilire di comune accordo la tariffa. 7. - Se le autorita' aeronautiche non possono accordarsi su una tariffa ad esse sottoposta a norma del paragrafo 4 del presente articolo, oppure sulla determinazione di una tariffa a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia deve essere regolata in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVI del presente accordo. 8. - Una tariffa stabilita in conformita' alle disposizioni del presente articolo restera' in vigore fino a quando non sia stata stabilita una nuova tariffa. Nondimeno, le disposizioni del presente paragrafo non varranno a prorogare la validita' di una tariffa per piu' di dodici (12) mesi successivi alla data alla quale essa sarebbe altrimenti divenuta inapplicabile.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artxii · fonte su Normattiva