somme stanziate per programmi e progetti di cui all'articolo 1, comma b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purche' riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 1994.
Testo vigente dal 17 febbraio 1992
