[1]di Capitale, Utili e Reddito

[2]1. Conformemente alle vigenti leggi e regolamenti nazionali, ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire quanto segue, senza indebiti ritardi e in una valuta convertibile:

  • a)il capitale e il capitale addizionale, compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
  • c)il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
  • e)la remunerazione, e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore. 2. Senza limitare la portata dell'articolo 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art8 · fonte su Normattiva