[1]Ambiti della cooperazione

[2]Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:

  • a)la criminalita' organizzata transnazionale e il terrorismo;
  • b)la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti;
  • c)il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonche' sostanze velenose e radioattive;
  • d)la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
  • e)i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a valore storico e culturale;
  • f)i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
  • g)la criminalita' informatica.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art4 · fonte su Normattiva