[1]Ambiti della cooperazione
[2]Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:
- a)la criminalita' organizzata transnazionale e il terrorismo;
- b)la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti;
- c)il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonche' sostanze velenose e radioattive;
- d)la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone;
- e)i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a valore storico e culturale;
- f)i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
- g)la criminalita' informatica.
Testo vigente dal 21 novembre 2016
