[1]dell'Accordo
[2]Il presente Accordo vale anche per gli investimenti effettuati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con i regolamenti in esso vigenti. Il presente Accordo non e' di applicazione nel caso di controversie insorte prima della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003
