[1]di capitali, profitti e retribuzioni

[2]1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento di fondi relativi al loro investimento ed in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di un investimento;
  • b)redditi come definiti nell'Art. 1 (3);
  • c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  • d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

[3]2. Il trasferimento di cui al presente articolo sara' effettuato senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile.

Testo vigente dal 13 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;37~accordo-art6 · fonte su Normattiva