[1]di capitali, profitti e retribuzioni
[2]1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento di fondi relativi al loro investimento ed in particolare, ma non esclusivamente:
- a)capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di un investimento;
- b)redditi come definiti nell'Art. 1 (3);
- c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
[3]2. Il trasferimento di cui al presente articolo sara' effettuato senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile.
Testo vigente dal 13 marzo 2003
