di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, quanto segue:
- a)capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
- b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
- c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d)fondi destinati ai rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui ai paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi qualora piu' favorevole.
Testo vigente dal 20 luglio 2004
