[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE.
[2]IL GOVERNO ITALIANO e IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA
[3]Desiderosi di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, Hanno convenuto quanto segue:
[4]Articolo 1.
- 1)Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono:
- a)per quanto concerne l'Italia:
- i)l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- ii)l'imposta complementare progressiva sul reddito;
- iii)l'imposta sulle sulla societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
- iv)le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito (qui di seguito denominate "imposta italiana");
- b)per quanto concerne l'Australia: l'imposta del Commonwealth sui redditi, inclusa la sovrimposta sull'importo non distribuito dei redditi distribuiti di una una societa' privata (qui di seguito denominata "imposta australiana").
- 2)Il presente accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.
Testo vigente dal 15 novembre 1974
