[1]Articolo IV

[2]Le leggi in vigore in ciascuno degli Stati contraenti continueranno a regolare l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito negli Stati contraenti eccetto il caso in cui nel presente Accordo vi sia una espressa disposizione in contrario.

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;210~artiv · fonte su Normattiva