[1]Articolo V

[2](1) Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nuova Delhi il piu' presto possibile. (2)Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

  • a)in India, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° aprile 1960;
  • b)in Italia, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° gennaio 1960.

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;210~artv · fonte su Normattiva