[1]Articolo V
[2](1) Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nuova Delhi il piu' presto possibile. (2)Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
- a)in India, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° aprile 1960;
- b)in Italia, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° gennaio 1960.
Testo vigente dal 21 maggio 1973
