[1]Articolo III

[2](1) Il reddito derivante dall'esercizio di trasporti aerei in traffico internazionale, effettuato da un'impresa di uno degli Stati contraenti e' esente da imposte nell'altro Stato contraente. (2) Il paragrafo (1) si applica parimenti nel caso di partecipazione a "pools" di qualsiasi genere da parte di imprese che effettuano trasporti aerei.

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;210~artiii · fonte su Normattiva