E' punito secondo la legge italiana:

  • a)il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;
  • b)lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~art6 · fonte su Normattiva