recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
recluti, utilizzi, finanzi o istruisca mercenari ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, commette reato ai sensi della Convenzione.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art2 · fonte su Normattiva