1. Un mercenario ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilita' o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, commette reato ai sensi della Convenzione. 2. Nessuna disposizione del presente articolo limita la sfera di applicazione dell'articolo 4 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art3 · fonte su Normattiva