1. Un mercenario ai sensi dell'articolo primo della presente Convenzione, che partecipa direttamente ad ostilita' o ad un atto concordato di violenza, a seconda dei casi, commette reato ai sensi della Convenzione. 2. Nessuna disposizione del presente articolo limita la sfera di applicazione dell'articolo 4 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
