1. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari ed a vietare le attivita' di tale natura in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. 2. Gli Stati parti si impegnano a non reclutare, utilizzare, finanziare o istruire mercenari con lo scopo di fare opposizione all'esercizio legittimo del diritto inalienabile dei popoli all'autodeterminazione cosi' come riconosciuto dal diritto internazionale, ed ad adottare in conformita' con il diritto internazionale; appropriati provvedimenti per prevenire il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento o l'istruzione di mercenari a tal fine. 3. Essi reprimono i reati definiti nella presente Convenzione mediante pene appropriate che tengano conto della natura grave di tali reati.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art5 · fonte su Normattiva