Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto:

  • a)adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati all'interno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attivita' illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati;
  • b)coordinando i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art6 · fonte su Normattiva