Stati parti collaborano alla prevenzione dei reati definiti nella presente Convenzione, innanzitutto:
- a)adottando ogni provvedimento possibile al fine di prevenire la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere perpetrati all'interno o fuori dal loro territorio, compresi i provvedimenti volti a vietare le attivita' illecite di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggino, fomentino, organizzino o perpetrino tali reati;
- b)coordinando i provvedimenti amministrativi ed altri da adottare per prevenire la perpetrazione di questi reati.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
