Stato Parte che ha luogo di ritenere che uno dei reati definiti nella presente Convenzione e' stato, e' o sara' commesso, fornisce agli Stati Parti interessati, direttamente o tramite il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' con le disposizioni della sua legislazione nazionale ogni informazione pertinente non appena ne sia venuto a conoscenza.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
