[1]Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente Convenzione la Commissione Mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti.

[2]Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione Mista.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art11 · fonte su Normattiva