[1]Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente Convenzione la Commissione Mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti.
[2]Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione Mista.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
