[1]1. Per lo svolgimento delle attivita' derivanti dalla presente Coinvenzione, i membri della Commissione Mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione Mista, muniti di un regolare documento di identita', possono attraversare fa linea di confine in qualunque tratto dal termine triconfinale italo-sloveno-austriaco al Mare Adriatico.

[2]2. !n occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione Mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto della normativa Comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art14 · fonte su Normattiva