Qualora una Parte abbia assunto l'iniziativa di proclamare una zona marittima estendendola fino alla linea di confine di cui all'art. 1 del presente Accordo, dovra' informare l'altra Parte nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 24 giugno 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-06-01;93~allegato-art2 · fonte su Normattiva