[1]Procedura amichevole
[2](1) Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti Contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorita' competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. (2) Oltre a quanto previsto al paragrafo 1, le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi del presente Accordo. (3) Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente articolo. (4) Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
