Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 3, alle parole: «quando la spesa sussidiabile non superi le lire 50.000», sono sostituite le altre: «quando la spesa sussidiabile non superi le lire 75.000».
tolto: Dopo l'art. 6 e inserito il seguente:
tolto: Art. 7. - Entro il termine di un anno dalla fine dell'attuale guerra, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno, per le rispettive provincie in collaborazione con il locale Comando della Milizia nazionale forestale e d'intesa colle Organizzazioni sindacali dell'agricoltura e gli Enti economici competenti, a redigere un elenco per comuni, comprensori, ed eventualmente anche per aziende, dei terreni a prato naturale permanente, prato pascolo e pascolo permanente suscettibili di definitiva proficua messa a coltura agraria avvicendata, da comprendersi nel piano della produzione agricola, restituendo alla coltura foraggera permanente quelli i quali, trasformati per necessita' contingenti, in virtu' del presente provvedimento, non offrono, per ragione di protezione idrogeologica del suolo, altitudine, stratificazione, oppure per l'ordinamento dell' economia agraria e zootecnica del luogo, convenienza di essere definitivamente trasformati.
tolto: L'ultimo articolo diventa art. 8.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 22 marzo 1943-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - PARESCHI - ACERBO
tolto: Visto, il Guardasigilli: DE MARSICOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1943-03-22;211~art1 · fonte del testo