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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo, con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 3, alle parole: «quando la spesa sussidiabile non superi le lire 50.000», sono sostituite le altre: «quando la spesa sussidiabile non superi le lire 75.000».

[10]Dopo l'art. 6 e inserito il seguente:

[11]Art. 7. - Entro il termine di un anno dalla fine dell'attuale guerra, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno, per le rispettive provincie in collaborazione con il locale Comando della Milizia nazionale forestale e d'intesa colle Organizzazioni sindacali dell'agricoltura e gli Enti economici competenti, a redigere un elenco per comuni, comprensori, ed eventualmente anche per aziende, dei terreni a prato naturale permanente, prato pascolo e pascolo permanente suscettibili di definitiva proficua messa a coltura agraria avvicendata, da comprendersi nel piano della produzione agricola, restituendo alla coltura foraggera permanente quelli i quali, trasformati per necessita' contingenti, in virtu' del presente provvedimento, non offrono, per ragione di protezione idrogeologica del suolo, altitudine, stratificazione, oppure per l'ordinamento dell' economia agraria e zootecnica del luogo, convenienza di essere definitivamente trasformati.

[12]L'ultimo articolo diventa art. 8.

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Roma, addi' 22 marzo 1943-XXI

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - PARESCHI - ACERBO

[17]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 20 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-03-22;211~art1 · fonte del testo