Articolo IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione Par. 1 Il presente Protocollo rimane aperto a Berna, presso il Governo svizzero, Governo depositario, fino al 30 giugno 1991, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla seconda Assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF). Par. 2 In conformita' con le disposizioni dell'articolo 20, par. 1 della COTIF, il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati il prima possibile presso il Governo depositario.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;211~protocollo-artiv · fonte su Normattiva