Articolo V Entrata in vigore Le decisioni contenute nel presente Protocollo entrano in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello durante il quale il Governo depositario avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento con il quale sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 20, Par. 2 della COTIF.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;211~protocollo-artv · fonte su Normattiva