Articolo V Entrata in vigore Le decisioni contenute nel presente Protocollo entrano in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello durante il quale il Governo depositario avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento con il quale sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 20, Par. 2 della COTIF.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
