[1]- Procedure di trasferimento

[2]I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in conformita' con le leggi e regolamenti in materia senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;258~accordo-art8 · fonte su Normattiva