ARTICOLO VIII Composizione delle Controversie tra Investitori a Parti Contraenti 1. Ogni eventuale controversia tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra riguardo l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo, in relazione all'investimento della stessa nel territorio di quella, ivi comprese le eventuali dispute in merito all'ammontare del compenso in caso di nazionalizzazione, espropriazione, requisizione o misure aventi analogo effetto, sara', per quanto possibile, risolta per mezzo di consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia. 2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalle data della richiesta di composizione inviata per iscritto, la controversia potra' essere sottoposta a scelta dell'investitore:

  • a)alla magistratura ordinana od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento;
  • b)al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalle Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora le due Parti Contraenti vi abbiano aderito, o, se del caso, alla Regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del predetto Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti.
  • c)nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fossero disponibili ne l'L.C.S.I.D., ne' i Meccanismi Aggiuntivi, l'investitore potra' sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformita' con il Regolamento d'Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale e con le seguenti specifiche modalita': Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. In caso di ricorso alle regole. U.N.C.I.T.R.A.L., ii Presidente dell'Istituto di arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma sara' incaricato, ove necessario, delle nomine degli arbitri. L'arbitrato si terra' in Stoccolma, salvo diverso accordo tra le Parti. 3. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo VII del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite. 4. Il Tribunale Arbitrale stabilira' se la Parte Contraente di cui si tratta non abbia adempiuto al presente Accordo e, nel caso in cui si determini che ci sia stato inadempimento a che questo abbia causato danni agli investitori, fissera' l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere. 5. Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale Arbitrale applichera, oltre alle disposizioni del presente Accordo ed alla legislazione del Paese in cui a stato effettuato l'investimento, anche i principi di diritto internazionale applicabili in materia. 6. La sentenza, del Tribunale Arbitrale sara definitiva e vincolante per le Parti in controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguirla in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni Internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti; a non modificare l'ammontare dell'indennizzo stabilito dal lodo arbitrale ed a corrispondere gli interessi, che saranno calcolati secondo le modalita' previste nel presente Accordo prendendo in considerazione anche il periodo intercorrente tra l'emissione del lodo a la data dell'effettivo pagamento. 7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse a le parti nella controversia abbiano mancato di adempiere al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;329~accordo-artviii · fonte su Normattiva