[1]ARTICOLO XIV Durata e scadenza

[2]1 Il presente Accordo e' concluso per una durata di 10 (dieci) anni e per un periodo addizionale di cinque anni, salvo che una dalle Parti Contraenti lo denunci al piu' tardi un anno prima della sua scadenza, 2 Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XII rimangono in vigore per un periodo addizionale di cinque >anni. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. FATTO A NOUAKCHOTT il 5 aprile 2003. in due esemplari in lingua francese.

[3]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Islamica di Mauritania Alfredo Mantica Mohamed Ould Nani

Testo vigente dal 14 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artxiv · fonte su Normattiva