Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

  • a)la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art4 · fonte su Normattiva