1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art6 · fonte su Normattiva