1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
