1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente che riguardano indagini condotte su di un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile in relazione a:
- a)modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
- b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- c)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
