1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente che riguardano indagini condotte su di un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile in relazione a:

  • a)modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
  • b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • c)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art7 · fonte su Normattiva