[1]Articolo XVII Concorso di domande di estradizione
[2]Se una Parte e altri Stati chiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto delle circostanze del caso e, in particolare, della nazionalita', della gravita' e del luogo del fatto o dei fatti e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, della data di ricezione della domanda.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
