[1]Articolo XVIII Spese
[2]1. Le spese derivanti dall'estradizione nel territorio della Parte richiesta sono a carico di detta Parte, ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare, che sono a carico della Parte richiedente. 2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
