[1]Articolo XVIII Spese

[2]1. Le spese derivanti dall'estradizione nel territorio della Parte richiesta sono a carico di detta Parte, ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare, che sono a carico della Parte richiedente. 2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxviii · fonte su Normattiva