ARTICOLO II Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di investimenti verso i rispettivi territori e di incrementare la realizzazione di progetti congiunti in forma periodica e rinnovabile, idonei a conferire particolare rilevanza alla promozione di investimenti in Venezuela da parte di imprese italiane pubbliche e private, tenendo anche conto delle positive iniziative gia' realizzate nell'ambito degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
