ARTICOLO II Le Parti manifestano la loro determinazione di aumentare il flusso di investimenti verso i rispettivi territori e di incrementare la realizzazione di progetti congiunti in forma periodica e rinnovabile, idonei a conferire particolare rilevanza alla promozione di investimenti in Venezuela da parte di imprese italiane pubbliche e private, tenendo anche conto delle positive iniziative gia' realizzate nell'ambito degli accordi di cooperazione vigenti tra i due Paesi.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artii · fonte su Normattiva