ARTICOLO IV Le Parti promuoveranno la costituzione di imprese miste in Venezuela mediante l'applicazione degli strumenti disponibili e, in particolare, di crediti non commerciali in favore di imprese italiane, da concedersi a titolo di finanziamento parziale del loro rapporto di capitale di rischio nelle imprese miste predette, da costituirsi con la partecipazione di investitori pubblici e/o privati venezuelani, nonche' mediante ogni altra facilitazione contemplata dalla legislazione italiana in materia (Art. 7 della Legge 49/87).

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artiv · fonte su Normattiva