ARTICOLO XX Le Commissioni Miste previste dagli Accordi di cooperazione vigenti continueranno ad esercitare le funzioni generali di stimolo, collaborazione e controllo delle attivita' realizzate e di quelle previste tra i due Paesi.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxx · fonte su Normattiva