ARTICOLO XIX I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avra' i seguenti compiti:
- a)intensificare la cooperazione bilaterale;
- b)identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo ed i risultati delle iniziative di reciproco interesse portate avanti in tale campo;
- c)garantire la promozione di quei progetti prioritari che siano orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale e lo sviluppo di strutture produttive e, questo, principalmente, nel settore della piccola e media impresa;
- d)vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Quadro. Il Comitato Tecnico sara' coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Si riunira' per lo meno una volta all'anno in data e luogo concordati per via diplomatica. Il predetto Comitato sara' presieduto alternativamente da un alto funzionario dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, e composto, per parte italiana, anche da rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti nonche' per parte venezuelana, anche da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Programmazione della Presidenza della Repubblica, dell'Istituto del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
