ARTICOLO XIX I due Governi creeranno un "Comitato Tecnico di Coordinamento", che avra' i seguenti compiti:

  • a)intensificare la cooperazione bilaterale;
  • b)identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo ed i risultati delle iniziative di reciproco interesse portate avanti in tale campo;
  • c)garantire la promozione di quei progetti prioritari che siano orientati verso la modernizzazione tecnologica industriale e lo sviluppo di strutture produttive e, questo, principalmente, nel settore della piccola e media impresa;
  • d)vigilare e valutare la applicazione del presente Accordo Quadro. Il Comitato Tecnico sara' coordinato dai rispettivi Ministeri degli Affari Esteri. Si riunira' per lo meno una volta all'anno in data e luogo concordati per via diplomatica. Il predetto Comitato sara' presieduto alternativamente da un alto funzionario dei Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, e composto, per parte italiana, anche da rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti nonche' per parte venezuelana, anche da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento e Programmazione della Presidenza della Repubblica, dell'Istituto del Commercio Estero e di altre Istituzioni competenti.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;212~accordo-artxix · fonte su Normattiva