[1]Entrata in vigore

[2]1. Ciascuno degli Stati contraenti notifichera' all'altro attraverso i canali diplomatici il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche. 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno:

  • a)in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e
  • b)in Italia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212~convenzione-art30 · fonte su Normattiva