[1]Denuncia

[2]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. 2. In tale caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)in Cile, con riferimento alle imposte sul reddito ottenute e agli importi pagati, accreditati su un conto, messi a disposizione o contabilizzati come spese, il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica; e
  • b)in Italia: (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica; (ii) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successive a quelle in cui e' data la notifica. 3. Per quanto riguarda le disposizioni che non rientrano nelle lettere a) o b) del paragrafo 2, la presente Convenzione cessera' di avere effetto il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' data la notifica. Le richieste di informazioni pervenute prima della data in cui e' stata notificata la cessazione saranno trattate in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione. Gli Stati contraenti saranno vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 25 per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute ai sensi del presente Accordo. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnolo e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;212~convenzione-art31 · fonte su Normattiva