Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, puo' liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

Testo vigente dal 2 luglio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-06-07;213~art4 · fonte su Normattiva