Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, puo' liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.
Testo vigente dal 2 luglio 1999
