[1]RISARCIMENTO DANNI

[2]7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sara' corrisposto dalla Parte inviante 7.2 In caso di danno arrecato a personale, apparecchiature e infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sara' stabilito di comune accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;213~accordo-art7 · fonte su Normattiva