In materia di lotta contro il terrorismo, la cooperazione si effettuera' attraverso:

  • a)il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti l'attivita' dei gruppi terroristici, gli episodi e le tecniche con un costante aggiornamento delle informazioni relative alle minacce terroristiche, in particolar modo quando tali episodi o minacce mettono a repentaglio gli interessi dei due Stati;
  • b)lo scambio periodico di esperienze e di conoscenze in materia di sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi volto a un continuo miglioramento delle norme di sicurezza vigenti che consenta il progressivo adattamento all'evoluzione della minaccia terroristica;
  • c)in casi di urgenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a trasmettere con il mezzo piu' rapido notizie dettagliate relative all'episodio terroristico, all'identificazione degli autori trasmettendo anche per via telematica o con altro sistema, fotografie, rilievi dattiloscopici e quant'altro utile per la loro completa identificazione, nonche' notizie sui gruppi terroristici di appartenenza e sulla presenza di soggetti ad essi aderenti sul territorio dell'altro Paese, per l'immediato avvio di indagini coordinate.

Testo vigente dal 23 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;213~accordo-art5 · fonte su Normattiva