ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi Internazionali, di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' delle leggi e dei regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:
- a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto reale compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
- b)titoli, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c)crediti finanziari per somme di denaro o qualsiasi altro diritto per obbligazioni o prestazioni, aventi valore economico, nonche', come definiti nel successivo punto 5 del presente articolo, i redditi da investimento;
- d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento;
- e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza, e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui od intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitale, fondazioni, associazioni, e cio' indipendentemente dal fatto che sia o meno a responsabilita' limitata. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
