e Protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare gli Investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra, nonche' le societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;214~accordo-art2 · fonte su Normattiva