Art. 26 (Allegato I)
[1]Bilancio
[2]1. Il bilancio e' adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso e' elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'articolo 33.
[3]2. Nell'ambito del bilancio il praesidium puo', conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.
[4]3. Il cancelliere e' responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario.
[5]4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che e' approvata dal praesidium.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
