[1]Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

[2]1. E' istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti («centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.

[3]2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non puo' essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di mediazione o arbitrato.

[4]3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.

[5]4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art35 · fonte su Normattiva