[1]Procedimenti pubblici

[2]I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art45 · fonte su Normattiva