[1]Facolta' di ordinare la comunicazione di informazioni

[2]1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale puo' ordinare all'autore della violazione di informare il richiedente:

  • a)dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi;
  • b)dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o ordinati, nonche' del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e
  • c)dell'identita' di eventuali terzi coinvolti nella produzione o distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un procedimento controverso.

[3]2. Il tribunale puo', conformemente al regolamento di procedura, ordinare ai terzi che:

  • a)siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti controversi su scala commerciale;
  • b)siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' controverse; o
  • c)siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persone implicate nella produzione, fabbricazione o distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella fornitura di tali servizi, di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art67 · fonte su Normattiva