[1]Decisione sulla validita' di un brevetto

[2]1. Il tribunale decide in merito alla validita' di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.

[3]2. Il tribunale puo' revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.

[4]3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto e' limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed e' revocato parzialmente.

[5]4. Nella misura in cui un brevetto e' stato revocato, esso e' considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e 67 della CBE.

[6]5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art65 · fonte su Normattiva